Semplificazione edilizia e urbanistica
Lo schema del Decreto Legge reca misure volte a:
semplificare le disposizioni in materia di edilizia e urbanistica, anche al
fine di far fronte al crescente fabbisogno abitativo, supportando allo stesso
tempo gli obiettivi di recupero del patrimonio edilizio esistente e di riduzione
del consumo del suolo; rilanciare il mercato della compravendita immobiliare,
anche nell’ottica di stimolare un andamento positivo dei valori dei beni
immobili; consentire il recupero e la rigenerazione edilizia, anche mediante la
regolarizzazione di lievi difformità edilizie, al fine di salvaguardare
l’interesse pubblico alla celere circolazione dei beni.
Rispetto al quadro normativo vigente:
- si amplia la categoria degli interventi di edilizia libera che possono
essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo;
- si semplifica l’iter di riconoscimento dello stato legittimo
dell’immobile o dell’unità immobiliare;
- si agevolano i mutamenti di destinazione d’uso senza opere, prevedendo il
principio dell’indifferenza funzionale tra le destinazioni d’uso omogenee;
- si permette l’alienazione del bene o dell’area oggetto di abuso, da parte
del Comune, in presenza di determinate condizioni;
- si modifica la disciplina delle “tolleranze costruttive” limitatamente
agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, prevedendo: la
riparametrazione dei limiti tollerati in misura inversamente proporzionale alle
dimensioni delle unità immobiliari; l’ampliamento della casistica delle c.d.
“tolleranze esecutive”;
- in materia di “doppia conformità”, si mantiene il suddetto requisito ai
fini della sanatoria degli interventi realizzati in totale difformità dal
titolo o con variazioni essenziali e, quanto alle parziali difformità, se ne
ammette la sanatoria anche in assenza del requisito della doppia conformità,
purché gli interventi siano conformi alla disciplina edilizia vigente al
momento della loro realizzazione e alla disciplina urbanistica vigente al
momento della presentazione della domanda (disposizione applicabile anche agli
interventi realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica o in
difformità da essa);
- si permette il mantenimento di alcune strutture amovibili realizzate
durante lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19;
- si stabilisce che le tolleranze costruttive, realizzate entro il 24
maggio 2024, rientrano tra gli interventi ed opere esclusi dall'autorizzazione
paesaggistica;
- si specifica che le disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed
esecutive introdotte dal Decreto Legislativo nonché in materia di accertamento
di conformità per le parziali difformità di cui all’art. 36-bis (ad eccezione
del comma 5, che prevede il regime sanzionatorio) siano applicabili, ove
compatibili, anche all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche.
- si prevede che, in caso di trasferimento di immobili pubblici di
proprietà dello Stato alle regioni e agli enti locali, la riduzione delle
risorse destinate a questi ultimi, prevista al fine di compensare la riduzione
delle entrate erariali conseguente al suddetto trasferimento, sia ripartita in
un numero di annualità pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento
dell’immobile e l’adozione del decreto con cui viene determinata la suddetta
riduzione.
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Semplificazione edilizia e urbanistica
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