Stato legittimo di un immobile

Certificato di stato legittimo

Il certificato di stato legittimo ossia l’asseverazione da parte di un tecnico dello stato legittimo di un immobile, è redatto ai sensi dell’ art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 (comma 3) al fine di verificare se lo stato attuale dell’immobile o delle unità immobiliari oggetto di accertamento urbanistico rientrino nelle tolleranze costruttive normate dallo stesso articolo. Nella dichiarazione di conformità urbanistica vanno inseriti una serie di indicazioni, quali:

·          dati del tecnico asseveratore;

·          localizzazione dell’immobile;

·          elenco di tutti i titoli edilizi che hanno autorizzato gli interventi sull’immobile o sulle unità immobiliari oppure specificare che si tratta di un immobile costruito prima dell’obbligatorietà del titolo abilitativo e non interessato successivamente da interventi edilizi per i quali era necessario di munirsi di titoli abilitativi;

·          eventuali informazioni urbanistiche e di tutela storico-ambientale;

·          allegati alla dichiarazione.

Chi rilascia il certificato di stato legittimo di un immobile?

A rilasciare il certificato di stato legittimo di un immobile è sempre un tecnico abilitato: ingegnere, architetto, geometra, perito. Il tecnico si assume tutta la responsabilità dei dati asseverati e dei documenti che eventualmente allega alla dichiarazione stessa.

Attestazione stato legittimo immobile: il contenuto

 Il tecnico asseverante, dopo aver fatto un sopralluogo necessario per gli accertamenti di carattere urbanistico-edilizio, produce una dichiarazione asseverata di conformità urbanistica nella quale attesta, sotto la propria responsabilità, che:

·          lo stato legittimo dell’immobile è quello rappresentato nell’elaborato grafico come desumibile dalla documentazione allegata e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali (solo per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio) ai sensi all’art. 9 bis D.P.R. 380/2001;

·          l’immobile è urbanisticamente conforme in quanto non sono presenti violazioni edilizie: l’immobile oggetto di accertamento urbanistico, rientra nelle tolleranze costruttive elencate al comma 1, art. 34-bis del D.P.R. 380/2001.

 

 

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