Decreto Sostegni-bis: le agevolazioni “prima casa” per i giovani

AIUTI AQUISTO
PRIMA CASA PER UNDER-36
Nel pacchetto delle misure entrate nel decreto Sostegni bis
approvato dal consiglio dei Ministri entrano all’ Articolo 64 anche gli aiti
per consentire agli under-36 di acquistare la prima casa.
GARANZIA DELLO
STATO FINO ALL’ 80% DEL MUTUO
Questi giovani potranno accedere al Fondo di Garanzia per la
prima casa; la percentuale di copertura passa dal 50% all’ 80% dei
finanziamenti richiesti per l’accensione di un mutuo.
DOMANDE FINO AL 30
GIUGNO 2022
Le domande per accedere alla garanzia dello stato potranno
essere presentate fino al 30 Giugno 2022 dagli under36 con Isee sotto i 40 mila
euro.
PRIMA CASA, STOP
IMPOSTE DI REGISTRO
Fino al 30 Giugno dell’anno prossimo gli atti traslativi a
titolo oneroso della proprietà di prime case; ad eccezione di quelle di
categoria catastale A1,A8 e A9 e gli atti traslativi della nuda proprietà,
dell’ usufrutto, dell’ uso e dell’ abitazione relativi alle stesse sono esenti
dall’ imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a
favore di soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni nell’ anno in cui l’
atto è rogitato e che hanno un valore dell’ indicatore della situazione
economica.
CREDITO D’ IMPOSTA
SULL’ IVA CORRISPOSTA PER L’ ACQUISTO
Per questi atti relativi a cessioni soggette a IVA è
attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’
anno in cui l’atto è stipulato un credito d’ imposta di ammontare pari all’
imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’ acquisto. Il credito
d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro,
ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle
denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere
utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche
dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data d’
acquisto. Il creditO d’ imposta può altresì essere utilizzato in compensazione
ma non dà luogo a rimborsi.
ESENZIONE DELL’ IMPOSTA
SOSTITUTIVA SU BOLLO e IPOTECHE
Il decreto prevede infine che i finanziamenti erogati per l’
acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo,
per i quali ricorrano le condizioni e i requisiti del decreto e semprechè la
sussistenza degli stesi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa
nell’atto di finanziamento o allegata allo stesso, siano esenti dall’ imposta sostitutiva delle
imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse sulle
concessioni governative.
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