Decreto Sostegni-bis: le agevolazioni “prima casa” per i giovani

AIUTI AQUISTO PRIMA CASA PER UNDER-36

Nel pacchetto delle misure entrate nel decreto Sostegni bis approvato dal consiglio dei Ministri entrano all’ Articolo 64 anche gli aiti per consentire agli under-36 di acquistare la prima casa.

GARANZIA DELLO STATO FINO ALL’ 80% DEL MUTUO

Questi giovani potranno accedere al Fondo di Garanzia per la prima casa; la percentuale di copertura passa dal 50% all’ 80% dei finanziamenti richiesti per l’accensione di un mutuo.

DOMANDE FINO AL 30 GIUGNO 2022

Le domande per accedere alla garanzia dello stato potranno essere presentate fino al 30 Giugno 2022 dagli under36 con Isee sotto i 40 mila euro.

PRIMA CASA, STOP IMPOSTE DI REGISTRO

Fino al 30 Giugno dell’anno prossimo gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di prime case; ad eccezione di quelle di categoria catastale A1,A8 e A9 e gli atti traslativi della nuda proprietà, dell’ usufrutto, dell’ uso e dell’ abitazione relativi alle stesse sono esenti dall’ imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto i 36 anni nell’ anno in cui l’ atto è rogitato e che hanno un valore dell’ indicatore della situazione economica.

CREDITO D’ IMPOSTA SULL’ IVA CORRISPOSTA PER L’ ACQUISTO

Per questi atti relativi a cessioni soggette a IVA è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto i 36 anni di età nell’ anno in cui l’atto è stipulato un credito d’ imposta di ammontare pari all’ imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’ acquisto. Il credito d’ imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, o può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data d’ acquisto. Il creditO d’ imposta può altresì essere utilizzato in compensazione ma non dà luogo a rimborsi.

ESENZIONE DELL’ IMPOSTA SOSTITUTIVA SU BOLLO e IPOTECHE

Il decreto prevede infine che i finanziamenti erogati per l’ acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, per i quali ricorrano le condizioni e i requisiti del decreto e semprechè la sussistenza degli stesi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata allo stesso,  siano esenti dall’ imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie, catastali e delle tasse sulle concessioni governative.

 

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